Green Pass nei luoghi di lavoro: Dal 15 Ottobre diventa obbligatorio.

Dal 15 ottobre 2021 sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati, autonomi e subordinati, possedere ed esibire il Green Pass per accedere al luogo dove si svolge la propria attivitàAlle aziende compete l’onere di organizzare i controlli per far rispettare l’obbligo.

Entro il 15 ottobre dovranno essere definite le modalità operative delle verifiche e formalizzate le nomine dei soggetti incaricati dei controlli e dell’accertamento delle violazioni.
Chi è privo di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato senza retribuzione; ma non subirà conseguenze disciplinari e manterrà il posto di lavoro.

Saranno previste sanzioni amministrative per i  lavoratori che accedono senza certificazione e per i datori di lavoro che non fanno adeguati controlli.

Proprio per garantire l’erogazione del servizio a tutti gli utenti, il responsabile o datore di lavoro dovrà garantire tutte quelle misure di contenimento stabilite dalle autorità sanitarie competenti e le organizzazioni sindacali. Il fine è quello di evitare eventuali focolai del virus.

Chi farà i controlli?

Il Decreto prevede che il datore di lavoro dovrà predisporre il piano per l’organizzazione dei controlli
ed effettuare le verifiche dal 15 Ottobre fino al termine di vigenza dell’obbligo del Green Pass. Il
datore di lavoro è tenuto a definire le modalità operativa attraverso cui organizza la verifica del
certificato verde ed a individuare le persone che ha incaricato di fare gli accertamenti e di contestare
le violazioni. Tale incombenza va assolta mediante atto di nomina. Se il datore di lavoro non
adempie, e la violazione viene accertata dalle autorità competenti, è prevista una sanzione
amministrativa da 400,00 a 1.000,00 Euro.

Cosa rischia il dipendente?

Per il lavoratore che viene sorpreso privo di Green Pass è prevista una sanzione amministrativa da
600,00 a 1.500,00 Euro.

Per le aziende fino a 15 dipendenti il Decreto prevede che il datore di lavoro ha la facoltà di
sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella dell’eventuale contratto di lavoro
stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile per
una sola volta e non oltre il termine del 31 Dicembre 2021.

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