Sicurezza sul Lavoro: Legge 215/2022,stretta per le aziende che non rispettano la normativa contenuta nel D. Lgs 81/2008.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.301 del 20 dicembre 2021, la Legge 17 dicembre 2021 n 215, recante “ misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili “.

Molteplici sono gli aspetti in materia fiscale e lavoro sui quali la Legge è intervenuta, tuttavia ci soffermeremo sulle misure previste dal Decreto Fiscale in tema di sicurezza sul lavoro, precisamente al Capo II.

Tra gli aspetti oggetto di revisione, rientrano in primis i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare; in particolare l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella pienezza dei poteri ispettivi

La Legge 215/2022 prevede che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali.

La figura del preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità affianco a datore di lavoro e dirigente

E’ stato stabilito l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività. Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

In caso di appalto e subappalto i datori di lavoro delle rispettive parti hanno l’obbligo di indicare espressamente il nominativo per svolgere le funzioni di preposto. L’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Obblighi del preposto

Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.

Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Formazione adeguata e specifica anche dei datori di lavoro

Diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, la formazione per i datori di lavoro, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, così come stabilito nell’Accordo Stato-Regioni.

In merito all’addestramento si stabilisce che consisterà in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.

Modalità della Formazione

Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi. La pena prevista per chi si sottrae alla legge è l’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Ricordiamo che La norma non è retro attiva, e che non vi sono disposizioni precise a riguardo la formazione nei luoghi di lavoro. Sul punto, infatti, in relazione alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 nei quali si prevede espressamente che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione

Qualora ci fossero altri sviluppi a riguardo vi terremo prontamente aggiornati, informandovi tempestivamente tramite i nostri canali ufficiali.

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