RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( RLS)

  • Docenti
  • Michele Russo |
  • Rosalba Conzo |

Nomina dell’RLS
L’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che ‘in tutte le aziende, o unità produttive, eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).
A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.
Fino a 15 lavoratori
Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il RLS di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo individuato per pi aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di seguito specificato.
Più di 15 lavoratori
Nelle Aziende o unità produttive con pi di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il RLS eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

nell’Accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016  è chiaramente indicato che anche la formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è erogabile in modalità e-learning solo se ciò è previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

La verifica se il contratto consente la modalità e-learning è a carico del richiedente.

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Michele Russo

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Rosalba Conzo

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