AGGIORNAMENTO RLS PER AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI
- Michele Russo |
- Rosalba Conzo |
La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è disciplinata dall'articolo 37, comma 11 del Decreto legislativo 81/2008 in cui è previsto che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
L'accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha specificato che per i corsi per RLS la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro che desidera acquistare un corso di formazione per RLS in modalità e-learning, deve quindi preventivamente verificare se tali corsi sono previsti, non previsti o vietati dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) applicata in azienda
periodicità annuale non obbligatoria , ma consigliata , in quanto come riportato nel Comma 6 del succitato Art. 37, «La formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi».
riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, articolo 37, comma 10 e 11.
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016
Informazioni sul corso
DESTINATARI
Corso 4 ore.
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza in aziende da con menoo di 15 lavoratori che hanno già effettuato il corso base
In queste aziende l'aggiornamento annuale non è obbligatorio ma è consigliato svolgerlo perché, come riportato nel Comma 6 del succitato Art. 37, «La formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi». Tale necessità formativa emerge dalla continua valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.